Ai sensi dell’articolo 89 comma 4 della Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020,  “gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che possono somministrare.”, senza necessità pertanto di ulteriori titoli autorizzatori. Non occorre, pertanto, alcun ulteriore titolo abilitativo per la vendita da asporto.