Dal punto di vista normativo, i requisiti professionali per l’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinati dall’articolo 71 commi 6 e 6-bis del Decreto Legislativo n.59 del 26/03/2010, come ribadito anche dall’articolo 7 comma 2 della Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 (Testo unico sul commercio della Regione Campania).

Quanto alla validità dell’iscrizione al REC (Registro Esercenti il Commercio) come requisito professionale per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che “l’essere stati iscritti al REC per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di somministrazione (nonostante la soppressione del medesimo REC a partire dal 4 luglio 2006, ad opera del d.l. n. 223 del 2006, convertito dalla legge 6 agosto 2006, n. 248) può considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale richiesta per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande”