Per panetterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie ed altre attività a queste assimilabili, la vigente normativa in materia ambientale definisce l’assoggettabilità all’AUA o ad altro titolo autorizzatorio ambientale sulla base del quantitativo stimato di farina utilizzato giornalmente nell’ambito dell’attività, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

Nello specifico, in caso di consumo di farina non superiore a 300 kg/giorno, l’attività, rientrando tra quelle elencate nella parte I dell'Allegato IV alla parte V del Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006, ai sensi dell’articolo 272 comma 1 del medesimo Decreto presenta emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e, pertanto, non è soggetta al rilascio di alcun titolo autorizzatorio ambientale.

Nel caso invece di consumo di farina giornaliero compreso tra 300 e 1500 kg, rientrando nella lista delle attività in deroga di cui alla parte II dell’allegato IV alla parte V del Decreto Legislativo 152/2016, è possibile il ricorso all’autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 272 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006. La domanda di autorizzazione generale allegata all’istanza deve essere inoltrata dal SUAP al competente Settore provinciale della Direzione Generale per l’ambiente e l’ecosistema della Regione Campania.

Infine, qualora l’attività presenti un consumo di farina superiore a 1500 Kg/giorno, l’esercizio della stessa è subordinato al possesso di Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto, all’istanza di avvio dell’attività, dovrà essere allegata  Istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA), secondo le modalità indicate nella apposita guida operativa ed utilizzando la apposita modulistica AUA recentemente approvata. L’istanza di AUA è inoltrata dal SUAP all’autorità competente (Provincia o Città Metropolitana territorialmente competente)