Le attività del settore della ristorazione, generalmente, non rientrano tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 1° agosto 2011 in quanto i ristoranti e le pizzerie vengono di norma classificati a rischio incendio basso o medio.
Ad ogni modo, indipendentemente dalla tipologia di combustibile utilizzato, la valutazione circa gli adempimenti legati alla prevenzione degli incendi si basa non sul numero di coperti e/o sulla superficie massima dei locali, bensì sulla misurazione della potenza termica complessiva della cucina o degli altri impianti utilizzati per la cottura dei cibi.
In base alla suddetta potenza termica complessiva, i forni e, in generale, le cucine dei ristoranti, sono soggetti a precisi adempimenti secondo la seguente classificazione:
- Forni e cucine con potenza termica complessiva non superiore a 35 kW(30.000kcal/h): per essi si applica la norma UNI CIG 7129/2015 e non sono necessarie ulteriori valutazioni.
- Forni e cucine con potenza termica complessiva compresa tra 35 kW e 116 kw: sono soggetti all’applicazione delle regole tecniche di prevenzione incendi degli impianti termici di cui al Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco dell’8 novembre 2019. Tali misure dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista dell’impianto e non sono soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco,
- Forni e cucine con potenza termica superiore a 116 kW (100.000 kcal/h): per tali impianti, oltre ad applicarsi le regole tecniche previste dal Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco dell’8 novembre 2019, è richiesta la presenza del certificato di prevenzione incendi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 1° agosto 2011. In tal caso, in fase di avvio dell’attività, alla relativa istanza dovrà essere allegata anche la SCIA per la prevenzione incendi che il SUAP provvederà ad inoltrare al competente comando dei Vigili del Fuoco.
I forni a legna hanno tipicamente una potenza nominale di circa 30 kW, per cui difficilmente la loro presenza all’interno di un’attività richiede l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011.
Si rammenta infine che, indipendentemente dalle norme che regolano la prevenzione incendi e dalla potenza termica degli impianti, qualsiasi cucina rientra nel campo di applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro (titolo XI del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008).