Le attività del settore della ristorazione, generalmente, non rientrano tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 1° agosto 2011 in quanto i ristoranti e le pizzerie vengono di norma classificati a rischio incendio basso o medio.

Ad ogni modo, indipendentemente dalla tipologia di combustibile utilizzato, la valutazione circa gli adempimenti legati alla prevenzione degli incendi si basa non sul numero di coperti e/o sulla superficie massima dei locali, bensì sulla misurazione della potenza termica complessiva della cucina o degli altri impianti utilizzati per la cottura dei cibi.

In base alla suddetta potenza termica complessiva, i forni e, in generale, le cucine dei ristoranti, sono soggetti a precisi adempimenti secondo la seguente classificazione:

  • Forni e cucine con potenza termica complessiva non superiore a 35 kW(30.000kcal/h): per essi si applica la norma UNI CIG 7129/2015 e non sono necessarie ulteriori valutazioni.

I forni a legna hanno tipicamente una potenza nominale di circa 30 kW, per cui difficilmente la loro presenza all’interno di un’attività richiede l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011.

Si rammenta infine che, indipendentemente dalle norme che regolano la prevenzione incendi e dalla potenza termica degli impianti, qualsiasi cucina rientra nel campo di applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro (titolo XI del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008).