Una attività di somministrazione di alimenti e bevande si caratterizza dal fatto che, ai sensi dell’ articolo 89 comma 1 lettera a) della Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020, il consumo degli alimenti venduti avviene all’interno dei locali di esercizio o in una area aperta al pubblico a tal fine attrezzata e usufruendo di apposito servizio all’uopo organizzato.

Il consumo degli alimenti nei locali di esercizio può essere consentito anche all’interno degli esercizi di vicinato. L’articolo 37 comma 4 della Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 prevede infatti che “4. Negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari, fatto salvo l'obbligo dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari, è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e delle attrezzature ad esso direttamente finalizzate.”.

Elemento caratterizzante della somministrazione, oltre al consumo nei locali di esercizio, è il “servizio assistito”, cioè la presenza, all’interno dell’esercizio, di personale che si occupa del servizio al banco o al tavolo. È infatti la presenza o meno del servizio assistito a consentire di distinguere la somministrazione vera e propria dal commercio al dettaglio di alimenti e bevande o all’attività di artigianato alimentare.

La vendita di alimenti e bevande con somministrazione immediata al banco del bar, ad esempio, si connota come attività di somministrazione. Al contrario, costituisce attività di commercio alimentare al dettaglio e non rientra rientra nell’ambito delle attività di somministrazione la vendita di panini con companatico al reparto salumi e gastronomia del supermercato con consumo all’esterno dei locali o all’interno senza alcun servizio al tavolo o al banco. Non rientra nell’ambito delle attività di somministrazione neppure la vendita di prodotti propri da parte dell’artigiano alimentare: tali sono, per esempio, la pizza al taglio, il gelato artigianale, il kebab.