L’articolo 89 comma 1 lettera a) della Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020  definisce somministrazione al pubblico di alimenti e bevande “la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con il relativo servizio i prodotti nei locali dell’esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;” e la successiva lettera d) del medesimo comma definisce  attrezzature di somministrazione “tutti i mezzi e gli strumenti utilizzati per consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;”.

Dirimente per la riconducibilità di una attività a quelle di somministrazione è pertanto il fatto che il consumo degli alimenti avvenga all’interno dei locali di esercizio, ad esempio al bancone o ad altri piani di appoggio, inclusi i tavoli, usufruendo di apposito servizio.