Per sorvegliabilità dei locali deve intendersi la possibilità per gli organi di polizia di poter controllare, dall’esterno dei locali, le vie d’accesso o di uscita da essi ed anche il movimento di persone e di cose che viene realizzato all’interno del locale. Allo scopo di evitare che persone ed eventuali attività poco lecite possano essere trasferite dai locali del pubblico esercizio, in altri locali laterali, sottostanti o sovrastanti a quelli del pubblico esercizio e di questo non facenti parte. E’ quindi chiaro che i locali all’interno dell’esercizio non devono essere intercomunicanti con abitazioni o con altri locali destinati a diverse attività.

Dal punto di vista normativo,l’articolo 90 comma 2 della Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 dispone che "L'esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande). Il comune accerta la sorvegliabilità dei locali anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali dei locali."

Ne discende che i locali adibiti ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono rispettare i criteri di sorvegliabilità dei locali di cui al Decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande)