L’articolo 90 della Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 prevede una unica tipologia di attività di somministrazione di alimenti e bevande in luogo delle quattro definite dalla Legge n.287 del 25 agosto 1991. In virtù di ciò, si ritiene che l’attività in oggetto sia semplicemente definita dalla composizione di due distinte attività: una di somministrazione di alimenti e bevande, soggetta a presentazione di SCIA secondo i dettami della Legge regionale 7/2020 ed un’altra di intrattenimento e svago. Nel caso in cui quest’ultima preveda l’allestimento di giochi leciti, è prevista la presentazione di istanza ai sensi degli articoli 86 e 110 del TULPS.