La produzione e vendita di prodotti propri di friggitoria, rosticceria ecc. da parte di un artigiano alimentare non rientra nell’ambito delle attività di somministrazione e nemmeno in quelle di commercio al dettaglio di generi alimentari. Per questo motivo, non è richiesto il possesso del requisito professionale di cui all’art. 71 comma 6 del Decreto legislativo n.59 del 26 marzo 2010 , che è invece obbligatorio per le attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.

Se, invece, l’artigiano alimentare intende vendere anche cibi e bevande che non siano di propria produzione, lo stesso deve possedere i requisiti professionali per la vendita di alimenti ai sensi dell’art. 71 del Decreto legislativo n.59 del 26 marzo 2010.