Non esiste una specifica disposizione di legge che indichi con esattezza, per le attività commerciali in genere, la data a cui fare riferimento per la rilevazione del numero di abitanti.

Tuttavia, una norma di carattere generale è contenuta nell’articolo 156 del TUEL (D. Lgs. 267/2000), il cui comma 2 recita “Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica [….]”.

La previsione normativa citata si riferisce solo all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura e alle altre materie ivi descritte, ma si ritiene che sia suscettibile di un’applicazione generalizzata, anche considerando che sul sito dell’Istat https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/popolazione-residente, quando si digita il nome di un comune, il sito restituisce i dati di popolazione residente aggiornati al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

A supporto di tale ipotesi, una deliberazione della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, n. 110/2018/PAR del 25.6.2018, ai fini dell’applicazione del sistema dei controlli previsti dal TUEL, propende per l’applicazione dell’art. 156 per una questione di ragionevolezza, anche se il sistema dei controlli non rientra stricto sensu nei casi contemplati dalla predetta norma.