L'articolo 24 comma 1 lettera l) della Legge Regionale 7/2020 definisce EMI  "Esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia".

L'articolo 32 della medesima Legge Regionale stabilisce inoltre che “1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento o la riduzione della superfice, nonché il subingresso e la cessazione delle attività speciali per la vendita di merci ingombranti, sono effettuati secondo le modalità previste nella Tabella di cui all’allegato A, a mezzo dell’apposita modulistica regionale e sono documentati secondo le previsioni dell’allegato B, nel rispetto delle previsioni del SIAD, previa dotazione degli standard qualitativi, urbanistici e commerciali in ragione della superficie lorda della struttura distributiva.”, ed il paragrafo 1.4 dell’allegato B prevede, per l’apertura di esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, il regime amministrativo dell’autorizzazione, indipendentemente dalla superficie di vendita dell’attività.