Nonostante il comma 1 dell'articolo 19 della Legge Regionale 7/2020 preveda che "I comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali, i regolamenti di polizia locale e lo strumento d'intervento per l'apparato distributivo, se vigente, oppure si dotano dello stesso strumento, se ancora non vigente, recependo i criteri e gli indirizzi di programmazione stabiliti dal presente testo unico entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. ", l’eventuale mancato adeguamento del SIAD decorso il termine dei 180 giorni menzionato nella norma non ne determina la totale disapplicazione o decadenza.

Il successivo articolo 157 comma 2 della medesima legge Regionale prevede, a tal proposito, che "Gli strumenti di intervento dell'apparato distributivo (SIAD) vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico sono efficaci nelle parti in cui non contrastano con esso. "

Simile disposizione si ritrova nella previgente Legge Regionale 1/2014, laddove l'articolo 63 comma recita "Sono fatti salvi gli SIAD, le autorizzazioni, le deliberazioni, le istanze, gli atti, nonché gli effetti conseguenti alla legge regionale 1/2000.", e l'articolo 8 comma 6 della collegata circolare esplicativa 997 precisa che " Ai sensi dell’art. 64, comma 3, della Legge Regionale sono fatti salvi i SIAD già autorizzati, i quali, quindi, sono da considerarsi in vigore nelle parti rispondenti alla normativa sopravvenuta, mentre sono inefficaci nelle parti con essa in contrasto."