Nel caso di affitti brevi, essendo prevista la sottoscrizione di apposito contratto, non è obbligatorio il rilascio di ricevuta. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 22 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, qualora il locatario richieda il rilascio di una ricevuta, ad esempio per esigenze legate ad eventuali rimborsi, il locatore è tenuto a fornirla.

La ricevuta deve contenere almeno i seguenti dati: la data e il numero della ricevuta (la numerazione riparte da zero ogni anno), i dati anagrafici completi del locatore (nome, cognome, indirizzo di residenza e codice fiscale), i dati dell’ospite (nome, cognome, indirizzo e codice fiscale), i dati relativi al soggiorno e l’importo totale della locazione che, nel caso di soggiorni prenotati attraverso portali di intermediazione, dovrà includere sia la quota ricevuta sul proprio conto corrente dall’intermediario che la commissione a questi pagata e che, in definitiva, coincide con l’importo indicato nel contratto di locazione.

Se l’importo della locazione è superiore a 77,47 euro, è obbligatorio apporre sulla ricevuta una marca da bollo da 2 euro.