Il subingresso (o subentro) in una attività consiste nel trasferimento di gestione o titolarità di una azienda da un soggetto cd. "cedente" ad un altro cd. "cessionario".

Il subingresso per atto tra vivi può avvenire nelle forme di cui all'art. 2556 cod. civ. tramite: contratto di compravendita, donazione, usufrutto, comodato o affitto d'azienda redatto in forma pubblica o scrittura privata autenticata, depositato per l'iscrizione nel Registro delle imprese nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione.

Il subingresso a causa di morte
 avviene per successione ereditaria.

Il subingresso in un’attività produttiva già in essere (tra quelle soggette a procedure SUAP) è subordinato pertanto a:

  • idoneo titolo di acquisizione dell’attività produttiva (contratto di compravendita, per affitto, per eredità, a titolo di comodato, di donazione, ecc…)
  • possesso dei requisiti morali
  • possesso degli eventuali requisiti professionali richiesti per la specifica attività

La casistica di "subingresso" comprende anche le ipotesi di ritorno della titolarità dell'azienda in capo al proprietario dell'autorizzazione concessa in affitto per un determinato periodo, al termine del quale il proprietario intende tornare a gestire la propria attività (reintestazione).