Allo scadere o con la risoluzione del contratto di fitto di azienda (o di ramo di azienda) si ha il ritorno della titolarità della stessa in capo al proprietario originario dell'autorizzazione, attuando la cd. retro-cessione, con la quale l'originario cedente diviene cessionario.

Si sottolinea che, dal punto di vista amministrativo, tale trasferimento non avviene automaticamente, ma si concretizza a seguito di presentazione di apposita Comunicazione di subingresso in attività al SUAP del Comune ove si trova l’attività, in assenza della quale l’azienda, dal punto di vista amministrativo, continuerebbe a risultare attiva ed in capo al soggetto il cui contratto di fitto è scaduto.