Alla data attuale non è espressamente prevista, né dalla normativa nazionale né da quella regionale, una sanzione per ritardata presentazione della comunicazione di cessazione di una attività commerciale al dettaglio  in sede fissa.

Una generica individuazione dei tempi di presentazione della comunicazione di cessazione e della eventuale sanzione applicabile in caso di inosservanza degli stessi è invero rinvenibile all’interno della Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 28904 del 3 marzo 2015, laddove chiarisce che “il soggetto che intende cessare non è più tenuto a darne comunicazione preventiva e che ai fini della tempistica è necessario rispettare il medesimo termine previsto per l’inoltro delle comunicazioni al Registro Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo presso le CCIAA competente per territorio, ovvero 30 giorni dalla data in cui avviene la cessazione dell’attività. Da ciò consegue, pertanto, che il soggetto che intende cessare l’attività commerciale deve darne comunicazione al Comune competente per territorio entro 30 giorni dall’avvenuta cessazione. Qualora ciò non avvenga, si ritengono applicabili le sanzioni amministrative di cui al citato comma 3 dell’articolo 22, del decreto legislativo n. 114 del 1998.”.