Il provvedimento di chiusura di una attività commerciale o produttiva esercitata senza il necessario titolo autorizzatorio (SCIA, Autorizzazione ecc.) o in mancanza di altre necessarie autorizzazioni viene di norma disposto dal SUAP del Comune territorialmente competente. 

Nel caso di attività artigianali, l’articolo 16 comma 7-bis della Legge Regionale n.11 del 14 ottobre 2015 prevede che “Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo la sanzione amministrativa, non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.400,00 euro, è inflitta e riscossa, anche coattivamente, da parte della struttura amministrativa regionale competente, che provvede nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o sub-delegati)”.

Il successivo comma 7-ter del medesimo articolo prevede inoltre “la sanzione accessoria della cessazione dell’attività abusiva con la chiusura dell’esercizio.”.

Pertanto, fermo restando la competenza del SUAP Comunale in materia di procedimenti relativi al ciclo di vita delle attività produttive (apertura, chiusura, subingresso ecc.), nel solo caso di attività artigianale esercitata senza il necessario titolo autorizzativo la struttura amministrativa regionale competente, ai sensi della norma sopra riportata, contestualmente all’irrogazione della sanzione amministrativa dispone anche la cessazione dell’attività e la chiusura dell’esercizio.