L’Articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 14 novembre 2015 ha disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2016, la soppressione dell'Albo delle imprese artigiane, prevedendo al contempo l’annotazione delle attività in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'Artigianato) nella sezione speciale del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio. La sopracitata Legge Regionale nulla dice in merito alla trasmissione al SUAP comunale territorialmente competente di SCIA o Comunicazione legate all’esercizio di attività artigiane.

In relazione a quest’ultimo aspetto, si rappresenta che la presentazione di SCIA o Comunicazione al SUAP Comunale è dovuta nel caso di attività cd. “regolamentate”, il cui esercizio è condizionato per legge al possesso di particolari requisiti, al rilascio di autorizzazioni, licenze, permessi o che possono essere esercitate solo dopo aver eseguito, prima o contestualmente all’avvio, uno o più specifici adempimenti amministrativi. Rientrano nel novero delle attività artigiane sottoposte a presentazione di apposita istanza al SUAP Comunale: installazione impianti, meccatronica, estetista, ecc.)

Al contrario, per le attività “libere”, non condizionate per legge al possesso di particolari requisiti o al rilascio di autorizzazioni, licenze o permessi, non è richiesta la presentazione di apposita istanza al SUAP, fermo restando l’obbligo di annotazione al Registro delle Imprese. Sono considerate attività artigiane libere: falegname, fabbro, calzolaio ecc. Si precisa però che, anche nel caso di attività libera, potrebbe comunque essere necessario presentare una pratica al SUAP in caso di interventi edilizi, autorizzazioni ambientali, verifiche di sicurezza e simili.