In merito al possesso dei requisiti professionali previsti per il responsabile di una attività di panificazione, non si rinviene nella normativa attualmente vigente, sia nazionale che regionale, alcuna indicazione in merito.

L’articolo 4 comma 2 del Decreto Legge 223 del 04/07/2006​ impone, per l’apertura di un nuovo impianto, “l’indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in   conformità   alle   norme  vigenti,  l'osservanza  delle  norme igienico-sanitarie  e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito”, mentre l'articolo 4 della Legge Regionale n.10 del 25 febbraio 2014 si limita a prevedere che "1. Il responsabile di panificazione svolge l’attività produttiva in completa autonomia relativamente alla gestione, all’organizzazione e all’attuazione della produzione.  e che "2. Al responsabile della panificazione è affidato il compito di garantire all’interno dell’azienda: a) il rispetto delle regole di buona pratica professionale; b) l’utilizzo di materie prime conformi alle norme vigenti; c) l’osservanza delle norme igieniche e di sicurezza nei luoghi di lavoro; d) la qualità del prodotto finito. "

Ad ogni modo, nonostante non sia esplicitamente previsto il possesso di alcun requisito professionale, in nome del rispetto delle norme volte a tutelare la salute del consumatore sarebbe preferibile che il soggetto responsabile dell’attività di panificazione abbia frequentato corsi finalizzati al conseguimento di conoscenze e di competenze per operare nella filiera agroalimentare o, in alternativa, che sia in possesso di adeguata esperienza lavorativa nel settore alimentare.