Alla data attuale non si rinviene alcuna norma, nazionale o regionale per la Campania, specifica per le palestre. Tuttavia, la Legge Regionale 25 novembre 2013, n. 18 “Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative.”, sebbene non abbia l'obiettivo di regolamentare direttamente l'apertura di strutture sportive, all'articolo 23 (Tutela della salute dei praticanti) prevede che "1. Per garantire la salute dei cittadini, nelle strutture pubbliche e private nelle quali si svolge attività motoria e sportiva in forma gratuita o con pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche a titolo di quote sociali di partecipazione ad associazione sportiva, è assicurata la presenza obbligatoria di almeno un istruttore responsabile in possesso dei titoli previsti dall’articolo 22, commi 1 e 4. Nelle strutture indicate dal presente comma, per migliorare le prestazioni sportive, l’istruttore responsabile svolge le funzioni di direttore tecnico responsabile dell’applicazione dei programmi svolti e del rispetto delle normative antidoping e dell’adeguata diffusione di informazioni sugli effetti collaterali connessi all’assunzione di integratori alimentari o di sostanze non vietate dalla normativa vigente."
L’esercizio di una palestra, pertanto, non può prescindere dalla presenza di un direttore tecnico, opportunamente nominato ed in possesso dei requisiti previsti.
Per quanto riguarda i locali di esercizio, oltre a dichiararne la disponibilità (per proprietà, affitto, ecc.), è necessario che gli stessi siano conformi alle norme urbanistiche ed igienico-sanitarie e che gli impianti tecnologici di cui sono dotati siano conformi alle prescrizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.37 del 22 gennaio 2008. Quest’ultimo aspetto deve essere certificato da apposita relazione tecnica firmata da un professionista abilitato.
Il rispetto delle prescrizioni definite dal Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi", come chiarito dal Ministero dell’Interno, è obbligatorio per quegli impianti “... nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell’allegato ...”. Negli impianti sportivi dove non si svolgono tali manifestazioni e nelle palestre, tale Decreto Ministeriale può essere un utile riferimento ma non è cogente.
La stipula di una polizza assicurativa a favore degli utenti per danni connessi allo svolgimento dell’attività motoria è obbligatoria esclusivamente nel caso di tesserati che praticano attività sportive agonistiche riconosciute dal Coni. Per le restanti casistiche, pur non essendo obbligatoria, è preferibile sottoscriverla perchè in caso di infortuni degli utenti ne risponderebbe direttamente il titolare della struttura.
Per quanto riguarda invece i requisiti soggettivi, per svolgere l’attività di palestra è necessario che il titolare autocertifichi che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”). In caso di società, l’ autocertificazione sopra indicata deve essere presentata per ogni socio (SNC), per i soci accomandatari (S.A.S.), per il rappresentante legale e per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione (S.P.A. e S.R.L.) . Tale requisito dovrà essere verificato anche in capo al direttore tecnico se diverso dal titolare o da un socio.
E’ utile infine rammentare che, come riportato nella circolare n. 559/C 12093.13500.C del 1 giugno 1999 del Ministero dell’interno, le palestre non sono soggette al rilascio di licenze di P.S. ex artt. 68 e 80 Tulps