L’attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante rientra nell’ambito del più generico commercio su aree pubbliche.

L’articolo 52 comma 1 della Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 definisce infatti commercio su aree pubbliche “l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.”. Il medesimo comma precisa inoltre che per somministrazione su aree pubbliche si intende “la vendita di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o su aree private della quale il comune ha la disponibilità, unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consumare sul posto i prodotti acquistati;”.