Ai sensi dell’articolo 60 della Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020, l’attività di commercio e/o somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta alla presentazione di SCIA per attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante al comune nel quale si intende avviare l’attività. Nell’istanza dovrà essere specificata la tipologia di vendita (alimentare o alimentare con somministrazione), dovrà essere dichiarato il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 71 comma 6 del D.Lgs. n.59 del 26/03/2010 e forniti i dati dell’automezzo utilizzato (marca e modello, targa e numero di telaio), allegando la relativa carta di circolazione.

Alla SCIA dovrà inoltre essere allegata obbligatoriamente la Notifica ai fini della registrazione (cd. Notifica sanitaria), obbligatoria nel caso di vendita o somministrazione di alimenti e bevande.

Tenuto conto che, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo, la sopra descritta SCIA abilita “all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale”, nel caso si intenda svolgere l’attività in oggetto in diversi comuni, come nel caso prospettato, è preferibile presentare la SCIA al SUAP del Comune dove si prevede una maggiore presenza o, in alternativa, a quello ove ha sede legale l’attività.