In Campania la somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale o di eventi locali straordinari è disciplinata dall’articolo 94 della Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 . In particolare, il comma 1 di detto articolo prevede che la somministrazione temporanea di alimenti e bevande all’interno di sagre o altre manifestazioni locali sia soggetta alla presentazione di SCIA al SUAP territorialmente competente ed il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce che “L’attività temporanea di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 7, comma 2 ed è limitata alla durata della manifestazione ed ai locali e luoghi cui la manifestazione si riferisce.”.

Ne discende che, a valle degli adempimenti legati all’autorizzazione della sagra, il soggetto che intende attuare la somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito della stessa deve presentare al SUAP del Comune territorialmente competente apposita SCIA per esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, allegando la Notifica ai fini della registrazione al cui interno, nel riquadro relativo alla tipologia di attività, andrà selezionata la voce “Ristorazione in ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre ecc.) non escluse dal regolamento 852/2004”.