Nel caso, peraltro frequente, di esercizio a carattere stagionale di una attività di stabilimento balneare, si ritiene che, analogamente a quanto previsto per le altre attività esercitabili anche in maniera non annuale, la SCIA debba essere trasmessa al SUAP in fase di primo avvio della stessa, fermo restando l’obbligo, da parte del titolare dell’attività, di comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto inizialmente dichiarato.

Se ritenuto opportuno, il Comune potrebbe richiedere la presentazione di una comunicazione annuale di effettiva apertura dell’attività, con la quale il titolare o gestore dell’attività indica le precise date di apertura e chiusura dello stabilimento per l’anno in corso.

In caso di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente a quella di stabilimento balneare a carattere stagionale, ai sensi dell’articolo 93 comma 2 della Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 è previsto il rispetto degli stessi requisiti previsti per le attività a carattere permanente. Pertanto, per l’esercizio dell’attività di somministrazione all’interno di una attività a carattere stagionale, è necessaria la presentazione, in fase di primo avvio, di apposita Scia per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (o Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, qualora l’attività ricada all’interno di zone tutelate), specificando il carattere stagionale dell’attività nonché il periodo di apertura dell’attività (dal – al) ed allegando la documentazione prevista, tra cui la notifica ai fini della registrazione.