La cd. “tentata vendita”, concretizzandosi presso la sede del cliente, è riconducibile alla forma speciale di vendita al dettaglio denominata “Vendita presso il domicilio del consumatore”, disciplinata in Campania dall’articolo 49 della Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 (Testo Unico del Commercio), il cui comma 1 prevede che “Qualora non accessorio ad altra attività di vendita, l’esercizio di vendita o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è effettuata nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all’allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all’articolo 9, comma 4 presso il comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica.”

Pertanto, solo nel caso in cui l’attività di vendita al domicilio del consumatore non sia accessoria ad altra vendita al dettaglio comunicata, segnalata o autorizzata, è necessaria la presentazione al SUAP territorialmente competente di apposita SCIA per la vendita presso il domicilio dei consumatori

Se invece l’attività di vendita al domicilio del consumatore è collegata ad altra attività di vendita già avviata, ad esempio in sede fissa, non occorre alcun adempimento aggiuntivo.

Ulteriori disposizioni riguardanti l’attività di vendita al domicilio del consumatore sono contenute nei commi da 2 a 6 del sopra citato articolo.