Al momento non si rileva alcuna norma che preveda l’obbligo di un luogo dove detenere le auto nuove o usate poste in vendita, sia nel caso in cui l’attività si configuri come vendita di veicoli in conto proprio che nel caso in cui la stessa abbia per oggetto la vendita di veicoli per conto terzi.

La Risoluzione MISE n. 331051 del 20 ottobre 2016 ha espressamente escluso l’obbligo di un deposito nel caso in cui l’attività consista nella vendita di veicoli per conto terzi (veicoli usati ancora nella disponibilità del proprietario, posti in vendita), in quanto tale attività si connota come intermediazione tra il proprietario del veicolo in vendita e l’eventuale acquirente e, di fatto, le auto non sono nella effettiva disponibilità del venditore.

In via generale, inoltre, il medesimo Ministero, con Risoluzione n. 160745 del 16 maggio 2018, nel chiarire “se la vendita di prodotti on line, anche alimentari, necessiti obbligatoriamente di un deposito” laddove “i prodotti resterebbero conservati presso i grossisti locali o i produttori e verrebbero acquistati dalla S.V. solo qualora il medesimo prodotto fosse effettivamente venduto tramite la piattaforma on line”, ha rappresentato che l’indicazione del deposito “risulta presente all’interno del modulo standardizzato di cui all’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 4 maggio 2017 (Rep. 46/CU), il quale richiede espressamente di indicare l’indirizzo del magazzino solo se diverso da quello della ditta/società/impresa. Il riquadro in discorso non va compilato, ovviamente, nel caso in cui non vi sia necessità del magazzino.“