L’autorizzazione per manifestazione sportiva permanente è soggetta alla presentazione al SUAP territorialmente competente di apposita istanza alla quale, in aggiunta alle consuete dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti soggettivi da parte del titolare della struttura e degli altri soci ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e degli artt. 11 e 92 del Regio Decreto n.773 del 18 giugno 1931 (TULPS) e la disponibilità dei luoghi ove si svolgerà l’attività, è necessario allegare la seguente documentazione:

  • Nel caso di locali con capienza superiore a 200 persone: agibilità dei locali ai sensi dell’articolo 80 del Regio Decreto n.773 del 18 giugno 1931 (TULPS), certificata da verbale rilasciato dalla Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) in caso di capienza da 201 a 5000 persone o dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CPVLPS) in caso di capienza superiore alle 5000 persone, che attesti le condizioni generali di sicurezza dei locali dove si svolge l’attività, verificate sulla base dell’esame di un progetto e del successivo sopralluogo;
  • Nel caso di locali con capienza pari o inferiore a 200 persone: in luogo del verbale di cui al punto precedente, relazione tecnica resa ai sensi dell’art 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n.311 del 28 maggio 2001 da un professionista abilitato che accerti e dichiari l’agibilità del locale ai fini dell’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo e trattenimenti danzanti secondo le regole tecniche e la normativa vigente in materia, nonché definisca la capienza massima, certifichi la solidità delle strutture, la sicurezza e l’igiene dei locali e indichi le eventuali prescrizioni che dovranno essere adottate a tutela della sicurezza pubblica.
  • Per locali con capienza superiore alle 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.: certificato prevenzione incendi, oppure SCIA antincendio presentata al Comando VV.FF. ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 1 agosto 2011;
  • In caso di emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalle vigenti normative: copia della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (articolo 2 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995), redatta ad opera di un tecnico competente in acustica ai fini del rilascio del nulla osta di impatto acustico;
  • In caso di emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dalle vigenti normative: Dichiarazione di impatto acustico ai sensi dell’art. 4 del 227@originale">Decreto del Presidente della Repubblica n.227 del 19 ottobre 2011.

Si precisa che il termine "locale" riportato nell’elenco di cui sopra ha un'accezione molto ampia, comprensiva sia di spazi all'interno di edifici sia di aree all'aperto o al chiuso ove si svolga una attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

Nel caso inoltre in cui l’attività rivesta carattere imprenditoriale, ossia abbia scopo di lucro (con offerta, ad esempio, di spettacoli a pagamento), l’interessato dovrà richiedere anche il rilascio della licenza di pubblico spettacolo di cui all’articolo 68 del TULPS.