Come riportato nella Sezione I - 5. attività di spettacolo o intrattenimento della Tabella A allegata al Decreto Legislativo n.222 del 25 novembre 2016, è necessario presentare al SUAP competente per territorio istanza di autorizzazione ai sensi dell’articolo 68 TULPS.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  • certificazione relativa al corretto montaggio del palco redatta da tecnico abilitato;
  • certificazioni relative alla conformità degli impianti elettrici e di amplificazione, rilasciati da tecnico /abilitato ed iscritto all’albo professionale;
  • autorizzazione (o richiesta di autorizzazione) relativa al suolo pubblico o privato interessato rilasciato dall’Ente pubblico o dal privato proprietario.
  • Nell’ipotesi di emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalle vigenti normative: copia della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (articolo 2 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995), redatta ad opera di un tecnico competente in acustica ai fini del rilascio del nulla osta di impatto acustico;
  • Nell’ipotesi di emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dalle vigenti normative: Dichiarazione di impatto acustico ai sensi dell’art. 4 del 227@originale">Decreto del Presidente della Repubblica n.227 del 19 ottobre 2011.

In caso di spettacoli o manifestazioni svolte in luoghi all’aperto non confinati o delimitati, privi ossia di attrezzature, strutture di stazionamento e contenimento per il pubblico (sedie, transenne, tribune ecc,), anche con la presenza di un palco, con impianti elettrici e di amplificazione non accessibili al pubblico, non è necessario possedere la licenza di agibilità dei luoghi in quanto il trattenimento o spettacolo si svolge in un contesto che non presenta i caratteri distintivi del locale o luogo di pubblico spettacolo.

Diversamente, qualora si vogliano organizzare spettacoli o manifestazioni in locali e/o aree con strutture di stazionamento e contenimento del pubblico (sedie, transenne, tribune ecc,), si rientra nel campo di applicazione dell’articolo 80 del TULPS ed all’istanza di cui sopra dovrà essere allegata la documentazione per l’ottenimento della certificazione di agibilità che attesti le condizioni generali di sicurezza dei locali o delle aree dove si svolge l'evento, verificate sulla base dell'esame della documentazione presentata e del successivo sopralluogo.

In caso di evento organizzato in locali o aree con capienza superiore alle 200 persone, l’agibilità è certificata da verbale rilasciato dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) per aree con capienza da 201 a 5000 persone o dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CPVLPS) per aree con capienza superiore alle 5000 persone.

In caso invece di evento organizzato in locali o aree con capienza pari o inferiore a 200 persone, in luogo della documentazione per l’ottenimento della certificazione dell’agibilità, all’istanza andrà allegata relazione tecnica resa ai sensi dell’art 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n.311 del 28 maggio 2001 da un professionista abilitato che accerti e dichiari l’agibilità del locale o dell’area ai fini dell’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo e trattenimenti danzanti secondo le regole tecniche e la normativa vigente in materia, nonché definisca la capienza massima, certifichi la solidità delle strutture, la sicurezza e l’igiene dei locali ai sensi del Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996 e indichi le eventuali prescrizioni che dovranno essere adottate a tutela della sicurezza pubblica.

Si rappresenta infine che l’articolo 7 comma 8 bis della Legge n.112 del 7 ottobre 2013 ha modificato l’articolo 68 del TULPS prevedendo che “Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo”.

 Pertanto, in caso di eventi con numero di partecipanti inferiori a 200, è sufficiente la presentazione di SCIA al SUAP territorialmente competente. Si badi bene però che tale semplificazione riguarda solamente il regime amministrativo previsto (SCIA anziché Domanda di autorizzazione) e non esenta l’organizzatore dell’evento dall’allegare all’istanza la documentazione normalmente prevista per l’ottenimento dell’autorizzazione.