Il concetto di "capienza" è stato chiarito dal Ministero dell'Interno con risoluzione n. 03605 del 27 settembre 2002:
- per capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati;
- dal computo è escluso il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne;
- per gli allestimenti temporanei con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone la relazione tecnica può ritenersi valida per i due anni successivi.