La valutazione relativa alla sussistenza o meno dei requisiti professionali per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione compete alla Camera di Commercio e non al Comune, anche nel caso in cui la SCIA sia presentata al SUAP, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 222/2016 e dell’allegata Tabella A.

Pertanto, nel caso di presentazione della pratica al SUAP (e non alla CCIAA in allegato ad una pratica di Comunicazione Unica), quest’ultimo, verificata la correttezza e completezza formale della pratica, la trasmette alla Camera di Commercio competente per territorio, che valuterà la sussistenza o meno dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalle norme vigenti sulla base della documentazione prodotta.