L’articolo 9 della Legge n. 21 del 15/01/1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.” , rubricato “Trasferibilità delle licenze”, prevede al comma 1 che “La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
Il comma 2 del medesimo articolo definisce le modalità di trasferimento di una licenza TAXI/NCC a seguito di morte del titolare ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del medesimo e, infine, il successivo comma 3 precisa che “Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.”
Quanto agli adempimenti richiesti, il trasferimento (voltura) di una licenza taxi/ncc è soggetto alla trasmissione, sia da parte del soggetto cedente che da parte del cessionario, di apposita istanza al SUAP.
Il SUAP, avvalendosi eventualmente di altri uffici preposti alle funzioni consulenziali ed istruttorie, provvede alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo al cessionario designato ed alla sussistenza delle condizioni previste per la cessione da parte del soggetto cedente.