La Legge n.218 del 11 agosto 2013 recante “Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente” ha liberalizzato il settore del NCC a mezzo autobus, stabilendo che "L’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287." vietando, in tal modo, la possibilità di stabilire dei contingenti numerici per l’esercizio di tale attività.

Quanto al regime amministrativo previsto, l’articolo 5 comma 1 della medesima legge stabilisce che “L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale.” ed il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce che “L'autorizzazione  di  cui  al  comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.”

Per quanto detto, si ritiene che il regime amministrativo previsto per una attività di noleggio di autobus con conducente sia quello dell’autorizzazione, rilasciata dai Comuni previo verifica dei requisiti richiesti.