L’attività degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è disciplinata dalla Legge n. 264 del 8 agosto 1991, il cui comma 1 dell’articolo 2 stabilisce che “L'attività di consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di trasporto è esercitata da imprese o da società autorizzate dalla Provincia.” e che  “Non si applica l'articolo 115 del testo unico delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773.

E' pertanto necessario presentare apposita istanza alla Princincia o Città metropolitana territorialmente competente.

Essendo inoltre tale attività sottratta all’applicazione dell’art. 115 TULPS, non è necessaria la presentazione al SUAP comunale di Comunicazione per l’esercizio dell’attività di agenzia di affari né di altra tipologia di istanza.