La gestione tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo e delle filiali compete al titolare, in possesso di idonea abilitazione alla professione, che presta la propria opera con carattere di continuità ed esclusività. I suddetti requisiti professionali, qualora non posseduti da parte del titolare, devono essere posseduti da altra persona, che assume la funzione e la responsabilità di Direttore tecnico, dipendente dell'agenzia, che presta con carattere di continuità ed esclusività la propria opera a favore della stessa.

Per l’individuazione del carattere di “continuità”, in mancanza di un espresso riferimento normativo a specifiche tipologie di inquadramento contrattuale, il parere espresso dall’Avvocatura Regionale con nota prot. n. 850575 del 19/11/2012 chiarisce che l’orario di lavoro deve assicurare “una presenza in servizio comunque in una percentuale prossima al tempo pieno in quanto atta a coprire l'intero orario di apertura al pubblico dell'agenzia e in ogni caso il tempo necessario alla cura delle pratiche che riguardano l'utenza e che comunque richiedono il possesso di quei requisiti tecnico -professionali per la relativa gestione.” Pertanto, la presenza in servizio del direttore tecnico necessaria per l'apertura e l'esercizio dell'agenzia stessa deve essere modulata, in termini di durata ed orario di lavoro, coerentemente con la necessità di assolvere a quelle attività in ragione delle quali è richiesto il possesso dei requisiti e, quindi, l’orario di lavoro del direttore tecnico (prossimo al tempo pieno) deve essere proporzionato all’orario di apertura al pubblico dell’agenzia.