L’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, nel disciplinare la vendita dei prodotti da parte dei produttori agricoli, prevede che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese, possano vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in deroga alla disciplina ordinaria del commercio.

La vendita può riguardare anche prodotti derivati, ovvero quelli ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, provenienti dal ciclo produttivo dell'impresa, nonché i prodotti acquistati da terzi, purchè questi ultimi appartengano allo stesso comparto agronomico dell'azienda agricola del venditore e non siano prevalenti rispetto a quelli ottenuti dall'attività agricola dell'azienda, anche a seguito di manipolazione o trasformazione. Se dalla vendita di prodotti acquistati da terzi ne dovesse derivare un guadagno maggiore di quello ottenuto dalla cessione di prodotti propri dell'azienda, la vendita dei prodotti acquistati da terzi sarà soggetta alla disciplina del commercio

Ai sensi del medesimo articolo, inoltre, la vendita diretta può essere effettuata in forma itinerante oppure in forma non itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, previa comunicazione al SUAP del Comune competente. In caso di vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio, deve essere richiesta al Comune anche l’assegnazione del posteggio, con le modalità fissate dai Regolamenti comunali vigenti.

In ogni caso, se la vendita al dettaglio dei prodotti propri o derivati è esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private di cui l’imprenditore abbia la disponibilità, non è richiesta la presentazione di alcuna istanza di inizio attività.

Alla vendita diretta dei prodotti agricoli non si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n. 114/1998 e della Legge Regionale 7/2020, tranne il caso in cui l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4.000.000 di euro per le società.

Si evidenzia infine che per poter attuare la vendita diretta dei prodotti agricoli in deroga alle normative riguardanti il commercio è necessario che l’azienda agricola o il produttore agricolo, indipendentemente dal fatturato annuo, siano iscritti al registro delle imprese, come precisato nella risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 77217 dell’8 maggio 2014.