Il “farmer’s market” (o mercato del contadino) costituisce una particolare forma di mercato in cui gli agricoltori possono vendere i loro prodotti direttamente al pubblico (cosiddetta “filiera corta”) e che trae origine nella più ampia normativa che ha regolato la vendita diretta dei prodotti agricoli, disciplinata dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione nel settore agricolo”.

La disciplina di riferimento dei farmer’s market, che possono essere realizzati su un’area pubblica, in locali aperti al pubblico o  su aree di proprietà privata, è costituita dal Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20/11/2007 di attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Tale decreto, emanato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, non ha natura regolamentare e si pone pertanto come un atto di indirizzo che stabilisce i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile.