Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20/11/2007, possono esercitare la vendita diretta nei farmer’s market gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 c.c., così come innovato dal D.Lgs 228/ 2001, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 58011, che rispettino le seguenti condizioni:

  1. ubicazione dell’azienda agricola nell’ambito territoriale amministrativo della Regione o negli ambiti definiti dal le singole amministrazioni competenti;
  2. vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli (per le cooperative agricole), anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice civile;
  3. che siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal comma 6 dell’art. 4 del Dlgs 228/2001 (non abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività.)

L’attività di vendita all’interno dei farmer’s market può essere esercitata, oltre che dai titolari dell’impresa, anche dai soci, dai dipendenti (sono esclusi quindi i contratti di lavoro non dipendente) e dai familiari coadiuvanti (per le imprese familiari) (art.2 comma 2)

All’interno dei mercati agricoli di vendita diretta è inoltre ammesso l’esercizio dell’attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico – sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, artigianali e tradizionali del territorio, anche attraverso scambi con altri mercati autorizzati di questo tipo (art. 4, commi 1 e 2).

Per quanto riguarda la disciplina amministrativa dei farmer’s market, si rileva preliminarmente che, ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del Decreto Ministeriale del 20/11/2007, l’esercizio dell’attività di vendita all’interno dei mercati agricoli di vendita diretta non è assoggettato alla disciplina sul commercio, per cui si ritiene che si applichi l’art. 4 del Dlgs 228/2001 e non quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 114 del 1998.