L’articolo 22 della Legge n. 154 del 28 luglio 2016 rubricato “Disposizioni per lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta, dell'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale”, prevede che “In conformità  alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni possono definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità.”

La disposizione introdotta dalla legge 154/2016 è confermativa dei contenuti del DM 20/11/2007 e, in via di principio, introduce una generale libertà per i Comuni che, nel disciplinare la presenza e la valorizzazione di forme di vendita relativa alla c.d. filiera corta agricola, hanno la facoltà di:

  • istituire o autorizzare i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita (Art. 4, comma 3, D.M. 20 novembre 2007):
  • verificare il rispetto del regolamento nazionale e comunale, del disciplinare di mercato e delle norme igienico-sanitarie (Art. 3, comma 3, D.M. 20 novembre 2007);
  • promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita (Art. 1, comma 1, D.M. 20 novembre 2007.);
  • favorire la fruibilità del mercato agricolo (Art. 4, comma 4, D.M. 20 novembre 2007).

Anche il numero delle aziende che possono partecipare al farmer’s market e la frequenza del mercato sono elementi che possono essere stabiliti a discrezione del Comune, mentre la gestione del mercato può far capo al Comune o, in alternativa, essere affidata alle associazioni, ai consorzi o a gruppi di imprenditori.

Come indicato nell’articolo 4, comma 3 del D.M. del 20 novembre 2007, i Comuni istituiscono o autorizzano i mercati degli agricoltori. La differenza tra istituzione e autorizzazione riguarda essenzialmente le diverse tipologie di atto utilizzate dai Comuni. L’istituzione, ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene di norma effettuata con delibera del Consiglio Comunale, mentre per l’autorizzazione potrebbe essere utilizzato un atto di tipo “tecnico”, come una convenzione, contenente i criteri di concessione e di gestione del suolo pubblico. In ogni caso, l’atto adottato deve fare esplicito riferimento al Decreto Ministeriale che regolamenta i mercati agricoli.