il Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione nel settore agricolo” disciplina l'esercizio dell'attività di vendita da parte delle imprese agricole, consentendo agli imprenditori agricoli, singoli o associati, purchè iscritti nel Registro delle Imprese, di porre in vendita al dettaglio i propri prodotti agricoli in deroga alla disciplina ordinaria del commercio.

La vendita può riguardare anche prodotti derivati, ovvero quelli ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, provenienti dal ciclo produttivo dell'impresa, nonché i prodotti acquistati da terzi, purchè questi ultimi appartengano allo stesso comparto agronomico dell'azienda agricola del venditore e non siano prevalenti rispetto a quelli ottenuti dall'attività agricola dell'azienda, anche a seguito di manipolazione o trasformazione. Se dalla vendita di prodotti acquistati da terzi ne dovesse derivare un guadagno maggiore di quello ottenuto dalla cessione di prodotti propri dell'azienda, la vendita dei prodotti acquistati da terzi sarà soggetta alla disciplina del commercio.

Quanto alla possibilità di consumo dei prodotti alimentari all’interno dei locali dell’azienda agricola, l’articolo 4 comma 8-bis del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 stabilisce che “nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito (…) il  consumo  immediato  dei  prodotti  oggetto  di  vendita, utilizzando   i   locali   e   gli   arredi   nella  disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del  servizio  assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.”.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con le risoluzioni n.10711 del 13 gennaio 2017,  n. 59196 del 9 febbraio 2018 e n. 77186 del 27 febbraio 2018, nel confermare tale possibilità ha inoltre fornito precisazioni in merito alla modalità di consumo sul posto dei prodotti oggetto di vendita da parte dell’azienda agricola.

Ulteriori chiarimenti sulle modalità di effettuazione della somministrazione non assistita da parte degli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta sono stati infine forniti dal Dipartimento attività produttive dell’ANCI con la nota di indirizzi del 9 settembre 2013.

Per quanto detto, all’interno di una azienda agricola è possibile allestire un’area destinata al consumo sul posto di prodotti della medesima azienda (o anche di altre aziende, purchè in misura non prevalente rispetto ai propri prodotti), in deroga alla disciplina ordinaria del commercio, a patto di non fornire il servizio di “somministrazione assistita”. Ricorrendo tale fattispecie, è sufficiente la trasmissione al SUAP del Comune territorialmente competente di Notifica ai fini della registrazione.

Diversamente, qualora all’interno della medesima area adibita al consumo sul posto dei prodotti alimentari sia previsto un servizio di somministrazione assistita, con presenza ad esempio di personale che serve ai tavoli, l’attività si configura come commerciale di somministrazione di alimenti e bevande ed  è pertanto necessario presentare al SUAP territorialmente competente apposita SCIA per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (o Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande qualora i locali ricadano all’interno di una zona definita “tutelata” ai sensi dell’ art. 52 del Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004).