Per richiedere il trasferimento di una farmacia in locali situati all’interno della medesima sede di assegnazione è necessario che il titolare della stessa, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n.1275 del 21 agosto 1971 e dell’articolo 1 della Legge n.326 del 8 novembre 1991, trasmetta apposita istanza all’ufficio regionale competente ratione materiae, costituito dalla UOD 50.04.06 “Politica del farmaco e dispositivi” della Direzione generale per la tutela della salute della Regione Campania, allegando eventuale documentazione atta a dimostrare l’idoneità dei nuovi ambienti (es. planimetria dei locali con evidenziate le vie ed i numeri civici; certificazione attestante la disponibilità dei locali, dichiarazione riguardante il rispetto dei requisiti igienico-sanitari ecc.).

La UOD 50.04.06, ricevuta l’istanza, la inoltra all’ASL territorialmente competente per il rilascio del relativo parere sanitario ed al Comune, al quale chiede di attestare che il trasferimento della farmacia avviene nel rispetto delle seguenti condizionalità:

  1. I nuovi locali si trovano all’interno della medesima sede di assegnazione della farmacia;
  2. I nuovi locali distano non meno di duecento metri da altra farmacia (la distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie).
  3. Il trasferimento richiesto soddisfa le esigenze degli abitanti della zona, ossia che i nuovi locali risultano facilmente raggiungibili dall’utenza servita nell’ambito territoriale di appartenenza.

Ricevuti i riscontri dall’ASL e dal Comune, la UOD 50.04.06 della Regione Campania provvede ad autorizzare il trasferimento di sede dell’attività a mezzo decreto.