Descrizione dell’attività

 

Per Bed and Breakfast si intende l’attività ricettiva che consiste nell'offerta di alloggio e prima colazione esercitata da un nucleo familiare utilizzando parte della propria abitazione, fino ad un massimo di quattro camere e per un numero massimo di otto ospiti.

 


 Approfondimento

 L’attività di Bed and Breakfast può essere svolta:

  1. in forma non imprenditoriale: con carattere non professionale, ad integrazione del reddito familiare;
  2. in forma imprenditoriale: con carattere professionale, previa iscrizione nel registro delle imprese del titolare componente del nucleo familiare (a partire dal 30/06/2021, a seguito della modifica operata dall'articolo 16, comma 1 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5)

 

Per svolgere l'attività di Bed and Breakfast si devono assicurare i seguenti servizi minimi:

  • fino a due ospiti: un servizio bagno (anche coincidente con quello dell'abitazione);
  • oltre i due ospiti: un ulteriore servizio bagno;
  • ogni camera utilizzata allo scopo deve avere le seguenti dimensioni minime: 9 mq per un posto letto; 12 mq per 2 posti letto; 18 mq per 3 posti letto; 24 mq per 4 posti letto;
  • pulizia quotidiana dei locali;
  • cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte alla settimana o a cambio cliente;
  • fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
  • cibi e bevande confezionate per la prima colazione (Art. 1 c.2 lett. f) L. R. 10 maggio 2001 n.5).

Il soggiorno massimo consentito non può superare i 30 giorni consecutivi.

L'esercizio dell'attività non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i titolari dell'abitazione, l'obbligo di residenza o di stabile domicilio nella stessa. (art 1 comma 5 Legge Regionale 5/2001 come modificato dalla Legge regionale 5 luglio 2023 n.11).

Gli esercizi di B&B sono classificati in un'unica categoria.

Il titolare dell’attività ha l’obbligo:

  • di attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza, relative alla denuncia delle persone alloggiate. Il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2013 - Modalità per la comunicazione, alla Questura competente per territorio, mediante strumenti informatici, delle generalità delle persone alloggiate, prevede che le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive vengano trasmesse, a cura dei gestori delle stesse strutture, entro 24 ore successive all'arrivo delle persone alloggiate, e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, alle questure territorialmente competenti, secondo le modalità previste dal decreto stesso. La normativa prevede l’esclusivo utilizzo di un portale web per tali adempimenti, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa stessa. L’invio telematico delle schedine alloggiati sostituisce la precedente comunicazione cartacea. Gli operatori ricettivi devono pertanto chiedere l'accreditamento all'apposito sito web alla Questura competente per territorio.
  • di comunicare i dati ricettivi e del movimento ai fini statistici attraverso il portale della Regione Campania (www.rilevatoreturistico.regione.campania.it);
  • di comunicare al SUAP del Comune di riferimento la denominazione e l’ubicazione, la classificazione il numero delle camere, dei posti letto e dei bagni nonché i periodi di apertura e chiusura dell’attività (Art.59 bis della L.R.7 agosto 2014 n.16).
  • di comunicare preventivamente ogni variazione degli elementi dichiarati nella SCIA.
  • di comunicare le tariffe applicate, secondo quanto previsto dalla L.R. 22/2016 art. 11 ed esporre nei locali adibiti all’attività, in luogo ben visibile al pubblico, la tabella indicante le tariffe praticate (art. 6 L.R. 5/2001),
  • di offrire cibi e bevande confezionate per la prima colazione.

Non occorre più, invece, la comunicazione di rinnovo attuale dell’attività, con cui l’interessato dichiarava anche la persistenza dei requisiti di cui sopra.

 


 Requisiti

 Per l’avvio o l’esercizio dell’attività deve essere dichiarato il possesso delle seguenti due tipologie di requisiti:


a) requisiti soggettivi morali:


a1) requisiti previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931, e cioè:

  • di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, salvo aver successivamente ottenuto la riabilitazione;
  • di non essere stato sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
  • di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e di poter comunque provare la propria buona condotta;
  • di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti;
  • di non essere incapace di obbligarsi.

Tali requisiti devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e da ogni altra persona specificatamente preposta all’attività;
dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), vale a dire:
che nei propri confronti non è stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del medesimo decreto, e che non sono state riportate condanne con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51 comma 3-bis del codice di procedura penale.


a2) requisiti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), vale a dire:

  • che nei propri confronti non è stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del medesimo decreto, e che non sono state riportate condanne con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51 comma 3-bis del codice di procedura penale.

 

b) requisiti oggettivi, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.

L'abitazione deve avere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie previste dal RUEC - Regolamento Urbanistico-Edilizio Comunale vigente ed essere adeguata alle norme sulla sicurezza in vigore.

 


 Avvio e gestione dell'attività

L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio secondo i modelli messi a disposizione dagli stessi.

Con la SCIA, l’interessato alla gestione dell’attività attesta che la struttura abbia i requisiti richiesti previsti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, nonché l’adeguamento alle normative di sicurezza vigente. La destinazione d'uso dev’essere quella abitativa.

Inoltre, in via generale, deve dichiarare:

 

  • le caratteristiche della struttura (ubicazione, denominazione, periodo dell’attività, edifici o parte degli edifici adibiti all’attività, etc.);
    la capacità ricettiva;
  • eventuali modifiche o variazioni dell’attività ricettiva (ad es. eventuale denominazione, periodo di gestione dell’attività, assicurazione, rappresentante di gestione, etc.).
  • altri eventi, diversi dalla segnalazione di apertura, vanno semplicemente comunicati: variazione della capacità ricettiva, eventuali altre variazioni, cessazione dell’attività.

 

L'avvio dell’attività è immediato.

La SCIA viene trasmessa agli uffici comunali SUAP.

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti, entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. 

E' obbligatorio l'utilizzo del Codice Unico identificativo Regionale delle Strutture Ricettive (CUSR) in tutte le attività di commercializzazione, comunicazione e promozione, nonché per ricevere contributi regionali, come stabilito nelle Modalità di generazione, attribuzione e rilascio del Codice Unico identificativo delle Strutture Ricettive approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 22/02/2021 in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della Legge Regionale n.16 del 7 agosto 2019 .La generazione e l’attribuzione del CUSR alle strutture ricettive è effettuata dai Comuni dove è ubicata la struttura ricettiva, attraverso l’utilizzo del sistema della Regione Campania denominato Turismo Web nella sezione destinata ai Comuni

 

La sospensione dell'attività.

La sospensione deve essere comunicata al SUAP del Comune in cui è ubicata la struttura ricettiva.

 

Sospensione temporanea.

Il titolare dell'attività che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione della stessa deve darne comunicazione preventiva o, qualora ciò non fosse possibile, contestuale avviso al Comune. Il periodo di sospensione volontaria dell'attività non può essere superiore a sei mesi, decorso tale termine, si presume la rinuncia dell'interessato a svolgere l'attività.

 

Cessazione definitiva

La cessazione definitiva dell’attività deve essere comunicata al Comune, ad onere del cessante, entro 30 giorni dalla data di effettiva cessazione.

 

Interdizione dell’attività.

L'esercizio dell'attività può essere interdetto dal Comune in ogni tempo, per motivi di pubblica sicurezza o per mancanza dei requisiti per l’esercizio dell’attività, previsti dalla norma (requisiti minimi, art. 2 L.R. 5 del 2001).

 

Diffida.

Il Comune, previa diffida, può sospendere temporaneamente l'attività quando, con adeguata motivazione, non ritiene necessaria l'irrogazione dell'interdizione.

 

Struttura responsabile del procedimento

È lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) presso il Comune, o l’associazione di Comuni, competente per territorio.

 

Enti interessati

  • Comune/ Suap competente per territorio (per la verifica dei requisiti edilizi, urbanistici, relativi alla destinazione d’uso).
  • Regione Campania: per le comunicazioni delle tariffe applicate (tramite il portale http://turismoweb.regione.campania.it/)
  • ASL (per il parere igienico-sanitario attraverso inoltro da parte dei Suap)
  • EPT o Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo competente per territorio (per fini di rilevazione statistica sull’offerta ricettiva (tramite il portale www.rilevatoreturistico.regione.campania.it)

 


 Modulistica

 

Scia per strutture ricettive extralberghiere (formato .doc)

Scia per strutture ricettive extralberghiere (formato .pdf)


 Normativa nazionale e regionale

Legge Regionale 10 maggio 2001 n. 5 - Disciplina dell'attività di bed and breakfast

Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16 - Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - articolo 1 commi da 59 a 60

Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 22/02/2021 - Approvazione, in attuazione del comma 3, articolo 13 della Legge Regionale 7 agosto 2019 n. 16, delle modalità di generazione, attribuzione e rilascio del Codice Unico identificativo delle Strutture Ricettive (CUSR)

Modalità di generazione, attribuzione e rilascio del Codice Unico identificativo delle Strutture Ricettive


 

 Link istituzionali utili

 

http://turismoweb.regione.campania.it

http://www.rilevatoreturistico.regione.campania.it

http://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/