L’attività di playground è considerata “attrazione dello spettacolo viaggiante”, in quanto tale sottoposta all’obbligo della registrazione e all’ottenimento di una licenza per pubblico spettacolo. Si ricade infatti nel campo applicativo dell’intrattenimento sottoposto agli articoli 68 e 80 del TULPS.
Inoltre se la capienza è superiore alle 200 persone occorre il parere della commisione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) circa gli aspetti tecnici come la stabilità e la sicurezza; se la capienza è inferiore, detto parere è sostituiro dall’asseverazione del tecnico abilitato.