Ai sensi della Legge Regionale n.2 del 2 marzo 2020 sono considerati "luoghi sensibili":
1. gli istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia e i nidi d’infanzia;
2. le strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, all’assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette;
3. le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socioassistenziale;
4. i luoghi di culto.
Per effetto della medesima legge, sale scommesse, sale bingo, sale giochi ecc non possono essere localizzate a meno di 250 metri da detti luoghi.