L'articolo 4 comma 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 18 maggio 2007 prevede che "Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell’attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune."

La registrazione comporta il rilascio, da parte del Comune, di un codice di registrazione, con le modalità descritte dai successivi comma del medesimo articolo. La registrazione dell’attrazione sarà collegata al nominativo della persona che l’ha richiesta,

Il codice identificativo dell’attività di spettacolo viaggiante dovrà essere riportato su una targa da fissare in posizione stabile e visibile sull'attrazione secondo le indicazioni della Circolare n.17082/114 del 1 dicembre 2009, che fornisce inoltre chiarimenti ed indirizzi applicativi riguardanti il Decreto del 18 maggio 2007.

Una volta registrata l'attrazione ed ottenuto il relativo codice, il soggetto titolare della stessa dovrà richiederne l'inserimento all’interno della licenza di esercizio ex art. 69 TULPS in suo possesso.

Si rammenta infine che ogni nuova attrazione di spettacolo viaggiante deve essere progettata, costruita, collaudata e utilizzata secondo le norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei oppure secondo gli standard di buona tecnica di riconosciuta validità (articolo 3 del Decreto ministeriale del 18/05/2007).