In caso di variazione della titolarità dell’attività, i  comma 9 e 10 del Decreto del Ministero dell’Interno del 18 maggio 2007 prevedono rispettivamente che “9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell’attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.” E che “10. Per l'utilizzo di un’attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.”.

Lo stesso Ministero dell’interno, con Circolare n.17082/114 del 1 dicembre 2009, ha inteso fornire chiarimenti ed indirizzi applicativi riguardanti il Decreto del 18 maggio 2007. In particolare, con riferimento ai casi di variazione della titolarità dell’attività di cui al sopracitato articolo 4 comma 10, precisa che “Il soggetto che acquisti un’attività di spettacolo viaggiante esistente, assumendone quindi il controllo, al fine di poterla esercire, è tenuto, ove ne sia privo, ad ottenere la licenza di esercizio. Ove fosse già munito della predetta licenza, al fine di assumere la qualità di nuovo gestore, deve, attraverso apposita istanza, far inserire l’attività esistente acquisita nel documento costitutivo della licenza stessa;” ed inoltre “il nuovo gestore deve segnalare al Comune, che aveva registrato l’attività di spettacolo viaggiante e rilasciato il codice identificativo, il cambio di gestione dell’attività stessa, in simmetria a quanto previsto dal comma 9, dell’articolo 4;”

Pertanto, in presenza di attrazioni già munite di codice, il soggetto che le acquisisce deve inviare, al Comune che ha effettuato la prima registrazione, richiesta di voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo dell’attrazione, dichiarando che la stessa è passata nella sua disponibilità. Di norma, a fronte di tale richiesta, il Comune rilascia al richiedente una presa d’atto con la quale dà conto del passaggio e, inoltre, comunica al Comune di residenza del richiedente, o a quello che ha fornito a quest’ultimo la licenza di esercizio, il trasferimento della registrazione.

Successivamente, il soggetto che acquisisce in uso l’attrazione espleterà anche le procedure per l’annotazione della stessa all’interno della licenza di esercizio ex art. 69 TULPS presso il Comune che gliela ha rilasciata. Le attrazioni possono essere inserite nella licenza solo quando il Comune registrante ha completato la voltura del relativo codice.

Si evidenzia infine che ogni cambio di gestione di una attrazione deve essere annotato, da parte degli stessi gestori, nel relativo libretto di attività.