Il numero di biliardi (apparecchi di cui all’articolo 110 comma 7c-ter) del TULPS) installabili  all’interno di una sala è definito all’articolo 9 della Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli del 1 giugno 2021 modificata dalla Determinazione Direttoriale del 16 dicembre 2021 della medesima Agenzia. I parametri numerico-quantitativi relativi agli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro, definiti dall’articolo 110 comma 6 lettera a) del TULPS, sono invece stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011