L’articolo 13 comma 3 della Legge Regionale 2 del 2 marzo 2020 prevede che “3. Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività non si applicano altresì agli esercizi già titolari di concessioni statali ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) a condizione che gli apparecchi per il gioco siano collocati nell’area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di personale adeguatamente formato e non in aree materialmente o visivamente separate.”

Con nota prot. 80754 del 17/12/2020 l’Ufficio Monopoli di Napoli , chiarendo che la normativa di riferimento per l’affidamento in concessione del gioco del lotto è rappresentata dalla Legge n.528 del 02/08/1982 e successive modifiche introdotte con legge n. 85 del 19/04/1990, precisa che “fermo restando che l’art. 6 della legge n. 85/1990 estende le normative afferenti le rivendite tabacchi alle ricevitorie lotto, si rappresenta che l’assetto normativo e regolamentare relativo all’affidamento in concessione delle ricevitorie del gioco del lotto si configura come parallelo ed autonomo corpus normativo rispetto a quello costituito dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al DPR 14 ottobre 1958, n. 1074 concernenti le rivendite dei generi di monopolio”.

In virtù di tale chiarimento, ed alla luce del fatto che l’articolo 13 comma 3 della Legge Regionale 2/2020 esclude dall’obbligo di rispetto delle distanze minime da luoghi sensibili esclusivamente “gli esercizi già titolari di concessioni statali ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293”, si ritiene che l’attività di “Ricevitoria lotto”, autorizzata ai sensi di differente normativa, non rientri tra quelle per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 comma 1 della medesima Legge Regionale.