Quanto alla competenza in materia di controllo e di sanzioni elevabili per il mancato rispetto del limite massimo di apparecchi che possono essere installati e per le relative prescrizioni d’uso, l’articolo 24 comma 3 del Decreto Legge n.98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111 del 15 luglio 2011, prevede che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), nell'ambito delle attività amministrative delegate in materia di giochi con o senza vincita in denaro, rileva le eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamenti d'imposta e provvede all'accertamento e alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigila sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle convenzioni di concessione, nonché degli altri obblighi stabiliti dalle norme legislative ed amministrative in materia di giochi pubblici, con o senza vincita in denaro.

Alla luce di questa disposizione, appartiene all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la competenza in materia di sanzioni sui giochi.

Resta in ogni caso la competenza del Comune sulle sanzioni accessorie conseguenti alle violazioni di cui all’articolo 110 comma 9 del TULPS. L’articolo 110 comma 10 del medesimo testo prevede infatti che “Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità  previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88”.