Il Comune è titolato ad emettere un simile provvedimento? In caso di risposta negativa, a chi compete l’emissione di detto provvedimento?


 

La normativa di riferimento è costituita dal DPR 13 marzo 2013, n.59 ai sensi del quale l’autorizzazione allo scarico è confluita nell’AUA (autorizzazione unica ambientale) e dalla deliberazione di giunta regionale n.168 del 26 aprile 2016, pubblicata sul burc n.29 del 9 maggio 2016, con cui è stata approvata la “guida operativa – procedura di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (aua) e modello unico regionale di istanza”.
Il paragrafo 1 (definizioni) della guida operativa allegata al dgr 16/2016 stabilisce che, tra le altre cose, il SUAP “deve ricevere dal gestore/richiedente e trasmettere immediatamente in modalità telematica alla Provincia e ai soggetti competenti in materia ambientale, tutte le istanze e le comunicazioni al fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste”.

Il successivo paragrafo 9 (modifica e voltura dell’aua) dispone poi che “per le modifiche si rimanda integralmente a quanto prescritto dal Dpr 59/2013. Per la voltura, il SUAP trasmette la pratica alla provincia che adotterà, ricorrendone le condizioni, il provvedimento di voltura che verrà rilasciato al richiedente dal SUAP”.