L’avvio dell’attività di autorimessa, conformemente a quanto riportato all’interno della Sezione I della tabella A allegata al Decreto Legislativo n.222 del 25 novembre 2016, è soggetto alla trasmissione di SCIA per l’esercizio di attività di autorimessa al Comune territorialmente competente.

In caso di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq, all’istanza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 1 agosto 2011, deve essere allegata apposita SCIA di prevenzione incendi che il SUAP provvede ad inoltrare al competente Comando territoriale dei Vigili del Fuoco.

Inoltre, i locali che ospitano l’autorimessa devono inoltre necessariamente essere compatibili dal punto di vista edilizio/urbanistico con l’attività svolta.